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Usus

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L'usus, precedente storico nel diritto romano dell'usucapione (come la sua stessa denominazione chiaramente indica), era un meccanismo acquisitivo di ogni situazione di potere per l'esercizio concreto dello stesso per un anno o un biennio (secondo la regolamentazione delle XII Tavole). Applicazione particolare dell'usus fu quella dell’usus maritalis: una convivenza more uxorio che durava più di un anno era considerata una forma di "matrimonio di fatto", che permetteva di acquistare il potere di manus sulla donna.

Usus e usucapione

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L'usus si differenziava dall'usucapione, in quanto quest'ultimo fu costruito dai giuristi come modo d'acquisto (a titolo originario) della proprietĂ  (e solo di questa) basato sul perdurare del possesso di una res corporalis per un determinato periodo di tempo. Si richiedeva un anno per acquistare la proprietĂ  dei beni mobili ed un biennio per i beni immobili, termini per il compimento dell'usucapione che rimasero identici a quelli per l'usus.

Usus maritalis

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Applicazione particolare dell'usus fu quella dell’usus maritalis che permetteva di acquistare il potere di manus sulla donna: era una forma di matrimonio, con cui la donna entrava nella familia del marito.

L'usus maritalis fu utilizzato per costituire la donna in mano nel caso in cui il potere di manus non fosse stato costituito nĂŠ per confarreatio nĂŠ per coemptio.

Si acquisiva la mano sulla donna dopo una convivenza prolungatasi per un anno. Per evitare tale risultato, la donna poteva fare ricorso alla trinoctis usurpatio (o semplicemente trinoctium), ovvero allontanarsi ogni anno per tre notti dalla casa coniugale.

Giovanni Nicosia, Nuovi Profili Istituzionali di Diritto Privato Romano, Libreria Editrice Torre Sas, Catania 2013, ISBN 978-88-7132-069-4

Voci correlate

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