European Constitutionalism
""This book develops a sociologically informed theory of constitutionalism in the global realm, addressing both national and transnational forms of constitutional ordering. The book begins with the argument that current approaches to... more
""This book develops a sociologically informed theory of constitutionalism in the global realm, addressing both national and transnational forms of constitutional ordering. The book begins with the argument that current approaches to constitutionalism remain tied to a state-based conception of constitutions, and overlooks underlying structural transformations that trigger the emergence of constitutional forms of ordering. Poul F. Kjaer aims to address this shortcoming by offering a sociological and historically informed analysis of the evolution of constitutionalism in the face of globalisation. The analysis contextualises on-going constitutional developments through the use of a long-term historical perspective, which is capable of highlighting the impact of deeper structural transformations unfolding within society.
The book looks at the ways in which national and transnational legal forms have evolved alongside one another. It demonstrates that the formation of global constitutions has not resulted in a corresponding decrease in the power of nation states, but instead, legal and political aspects of both the nation state and the transnational have been reconfigured and intensified in a mutually supportive manner.
In combining insights from a range of fields, this interdisciplinary book will be of great interest to students and scholars of constitutional law, sociology, global governance studies, and legal, social and political theory.
List of Content
Introduction: The Metamorphosis of Constitutionalism
Part 1: Structural Transformations
2. The Implosion of the Euro-Centric World
3. The Multiplicity of Normative Orders in World Society
Part 2: Re-configurations of Law and the Political
4. The Law within and in-between Normative Orders
5. The Political within and in-between Normative Orders
Part 3: Constitutional Stabilisation
6. The Breakdown of Constitutional Ordering through Globalisation-induced Crises
7.The Transmutation of Constitutional Ordering
8.Re-calibrating the Constitutional Concept
9. Conclusion
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The book looks at the ways in which national and transnational legal forms have evolved alongside one another. It demonstrates that the formation of global constitutions has not resulted in a corresponding decrease in the power of nation states, but instead, legal and political aspects of both the nation state and the transnational have been reconfigured and intensified in a mutually supportive manner.
In combining insights from a range of fields, this interdisciplinary book will be of great interest to students and scholars of constitutional law, sociology, global governance studies, and legal, social and political theory.
List of Content
Introduction: The Metamorphosis of Constitutionalism
Part 1: Structural Transformations
2. The Implosion of the Euro-Centric World
3. The Multiplicity of Normative Orders in World Society
Part 2: Re-configurations of Law and the Political
4. The Law within and in-between Normative Orders
5. The Political within and in-between Normative Orders
Part 3: Constitutional Stabilisation
6. The Breakdown of Constitutional Ordering through Globalisation-induced Crises
7.The Transmutation of Constitutional Ordering
8.Re-calibrating the Constitutional Concept
9. Conclusion
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Research Interests:
History, Modern History, Constitutional Law, European Constitutionalism, Comparative Constitutional Law, and 15 moreConstitutional Theory, Constitutionalism, Constitutional Politics, Constitutional law, Human Rights & Humanitarian law, Constitutional History, Direito Constitucional, Derecho constitucional, Sicily, Constitution, Sicilia, Constituionalism and Constitutional Law, Droit Constitutionnel, Palermo, Costituzione Siciliana 1812, and Constitutional Law Theoryedit
"The aim of this essay is to demonstrate that the penetration and reception of the theories of natural law were linked to the strategies implemented by a small state, whose survival seemed dependent on the application of a neutrality... more
"The aim of this essay is to demonstrate that the penetration and reception of the theories of natural law were linked to the strategies implemented by a small state, whose survival seemed dependent on the application of a neutrality policy capable of safeguarding commercial activity, and somehow even on the evoked foundation of a federal system with other small states.
Works by Antinori (1711) and Averani (1721-22) in particular and, most especially, those by Buondelmonti (1737, 1741 and 1755) reveal that a process of selecting natural law theories was under way; balanced as a result of the expected European circulation of these Tuscan works, this selection process was sometimes politically oriented towards dealing with the questions of succession, at other times to drawing an up-to-date picture of civil society, and at still other times to advocating the neutrality option and a specific role for neutral nations in international relations.
An early result that emerged by my research is that different members of the ruling class used Grotius’s teaching relating to international relations to promote and pay tribute to the Grand Duchy within the international political society. The image of the Tuscan Grand Duchy appears to have been founded on the steady public appreciation of the principle stare pactis: thanks to this norm of conduct, the Tuscan ruling class tried to earn their small neutral State a reputation for impartiality and, above all, trustworthiness.
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Works by Antinori (1711) and Averani (1721-22) in particular and, most especially, those by Buondelmonti (1737, 1741 and 1755) reveal that a process of selecting natural law theories was under way; balanced as a result of the expected European circulation of these Tuscan works, this selection process was sometimes politically oriented towards dealing with the questions of succession, at other times to drawing an up-to-date picture of civil society, and at still other times to advocating the neutrality option and a specific role for neutral nations in international relations.
An early result that emerged by my research is that different members of the ruling class used Grotius’s teaching relating to international relations to promote and pay tribute to the Grand Duchy within the international political society. The image of the Tuscan Grand Duchy appears to have been founded on the steady public appreciation of the principle stare pactis: thanks to this norm of conduct, the Tuscan ruling class tried to earn their small neutral State a reputation for impartiality and, above all, trustworthiness.
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"This paper provides a critical overview of options available to the EU to deal with the Rule of Law crisis in some of the Member States. The options it engages with were offered and discussed by a handful of the leading experts in... more
"This paper provides a critical overview of options available to the EU to deal with the Rule of Law
crisis in some of the Member States. The options it engages with were offered and discussed by a
handful of the leading experts in the field and drawing on the critical EUI discussion, the first part of
the paper tackles the following questions:
1. Why should the EU reinforce the oversight of Member States’ Rule of Law performance?
2. Are there sufficient legal bases for such oversight – should a reform of the Treaties be required?
3. What kind of procedure could be designed to meet the need of such oversight?
4. Which body should be entrusted with the oversight function?
The second part provides a word of caution warning of the possible problems related to the EU's
involvement with the constitutional core of the Member States"
crisis in some of the Member States. The options it engages with were offered and discussed by a
handful of the leading experts in the field and drawing on the critical EUI discussion, the first part of
the paper tackles the following questions:
1. Why should the EU reinforce the oversight of Member States’ Rule of Law performance?
2. Are there sufficient legal bases for such oversight – should a reform of the Treaties be required?
3. What kind of procedure could be designed to meet the need of such oversight?
4. Which body should be entrusted with the oversight function?
The second part provides a word of caution warning of the possible problems related to the EU's
involvement with the constitutional core of the Member States"
"The changes characterizing the relations between the member States of the International Community and those existing between national law and International law produce a reflection on the dichotomy between monism and dualism. It is... more
"The changes characterizing the relations between the member States of the International Community and those existing between national law and International law produce a reflection on the dichotomy between monism and dualism.
It is indisputable fact that recently we assist to a clear prevalence of an International law that produces direct effects within the member States and their national legal system positively considered, beyond any question relative to the necessary or non “coincidence” between internal and international legal phenomenon, and beyond any ascertainment relative to a supposed (and often inexistent) legitimacy of this prevalence of one over the other, as well as of the diversity and different right to legitimacy of the relative legal sources.
In this context, the European Union law has, de facto gone beyond any question of contrast between dualism and monism (question that is not at all unclear being, legally talking, the European Union at all effects, an International law sub specie of third grade international norms) with consequent removal of the legal sources from the traditional schemes of modern democracies, thus causing distortion of the guarantee functions of the political-constitutional structures of the States.
Under this specific aspect, therefore, emerges a kind of colonization of member States by the European Union considering that the States, apparently and legally free to withdraw from contractual obligations (those descending from the constitutive Treaties), politically – and specially economically – are deprived of any capacity to self-determination or any possible re-exercise of their sovereign competencies.
In other terms, with due respect for any consideration concerning monism or dualism, the European Union has become an instrument of that authoritative monism which considers legislative function an instrument at service of technocratic oligarchies, completely free of any democratic legitimacy.
In this context, the weakening of the State’s sovereignty is the direct and immediate consequence and the governments of the member States, therefore, exercise their political jurisdiction only apparently, given that, in substance, the European Union, betraying the founding pact, is (self)invested of instruments and competencies which go beyond of those initially delegated by the member States, mining or impeding the free exercise of their sovereignties
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It is indisputable fact that recently we assist to a clear prevalence of an International law that produces direct effects within the member States and their national legal system positively considered, beyond any question relative to the necessary or non “coincidence” between internal and international legal phenomenon, and beyond any ascertainment relative to a supposed (and often inexistent) legitimacy of this prevalence of one over the other, as well as of the diversity and different right to legitimacy of the relative legal sources.
In this context, the European Union law has, de facto gone beyond any question of contrast between dualism and monism (question that is not at all unclear being, legally talking, the European Union at all effects, an International law sub specie of third grade international norms) with consequent removal of the legal sources from the traditional schemes of modern democracies, thus causing distortion of the guarantee functions of the political-constitutional structures of the States.
Under this specific aspect, therefore, emerges a kind of colonization of member States by the European Union considering that the States, apparently and legally free to withdraw from contractual obligations (those descending from the constitutive Treaties), politically – and specially economically – are deprived of any capacity to self-determination or any possible re-exercise of their sovereign competencies.
In other terms, with due respect for any consideration concerning monism or dualism, the European Union has become an instrument of that authoritative monism which considers legislative function an instrument at service of technocratic oligarchies, completely free of any democratic legitimacy.
In this context, the weakening of the State’s sovereignty is the direct and immediate consequence and the governments of the member States, therefore, exercise their political jurisdiction only apparently, given that, in substance, the European Union, betraying the founding pact, is (self)invested of instruments and competencies which go beyond of those initially delegated by the member States, mining or impeding the free exercise of their sovereignties
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L’articolo intende ricostruire in chiave critica l’attuale regolamentazione relativa allo sport in ambito europeo e derivante dal Trattato di Lisbona, sottolineandone incongruenze, lacune e contraddizioni, sostanzialmente derivanti... more
L’articolo intende ricostruire in chiave critica l’attuale regolamentazione relativa allo sport in ambito europeo e derivante dal Trattato di Lisbona, sottolineandone incongruenze, lacune e contraddizioni, sostanzialmente derivanti dall’ormai consueto tacito dialogo intercorrente tra il legislatore di Bruxelles e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea: in particolare, si rimarca come il diritto europeo, in forza della sentenza Meca – Medina della stessa CGUE, riduca, rectius, sia costretta a ridurre anche l’attività sportiva al rango di attività economica ai fini della comprensione della stessa all’interno dell’orbita normativa dell’ordinamento UE. Ciò si spiega facendo rimando all’architettura fondamentalmente mercantilistica e d economicistica caratterizzante già dalle proprie origini il comparto normativo – istituzionale medesimo, a nulla sostanzialmente valendo i reiterati quanto sterili tentativi, di matrice dunque essenzialmente politica, compiuti al livello extraterritoriale in esame di caratterizzare l’azione dell’UE anche in direzioni aliene rispetto a rationes e finalità di mercato
: Il turismo ha sempre avuto e continuerà ad avere nel futuro un grandissimo potenziale dal punto di vista culturale, politico ed economico. In Italia, malgrado la numerosa letteratura specialistica e la ricchezza delle proprie risorse... more
: Il turismo ha sempre avuto e continuerà ad avere nel futuro un grandissimo potenziale dal punto di vista culturale, politico ed economico. In Italia, malgrado la numerosa letteratura specialistica e la ricchezza delle proprie risorse naturali e culturali, il turismo resta rilegato a un ruolo di secondo ordine tra le priorità dei policy maker e non riesce ad esercitare quella funzione di sviluppo che gli spetterebbe sia rispetto alla questione dei grandi poli turistici e culturali di attrazione sia e soprattutto rispetto al patrimonio diffuso nei territori c.d. minori. L’articolo intende suggerire i principali tratti di un percorso di sviluppo sostenibile attraverso l’analisi dei territori c.d. minori e/o lenti. Allontanandoci da una visione esclusivamente economicistica si possono, infatti, individuare nuove traiettorie di sviluppo sostenibile in cui le identità territoriali, la storia locale, il capitale sociale, il patrimonio culturale e umano, diventano fattori strategici ed innovativi di qualsiasi politica di sviluppo sostenibile. Tali fattori possono essere quindi le pre-condizioni in grado di generare innovazione e sviluppo in un territorio. In definitiva l’articolo propone l’ipotesi di un sentiero di sviluppo sostenibile da parte dei c.d. territori minori o lenti attraverso l’adesione ad un modello di sviluppo fondato sullo stretto legame tra heritage e turismo, tra valore della cultura e del territorio e rigenerazione socio-economica, tra tradizione ed innovazione in un approccio distrettuale in cui il territorio, con la sua storia, tradizioni, identità costituisce un valore competitivo difficilmente riproducibile
"Il contributo analizza il concetto di cittadinanza alla luce della sua progressiva emancipazione dallo Stato nazionale: la categoria giuridica della cittadinanza si compone attualmente di una dimensione formale, ancorata allo Stato, e di... more
"Il contributo analizza il concetto di cittadinanza alla luce della sua progressiva emancipazione dallo Stato nazionale: la categoria giuridica della cittadinanza si compone attualmente di una dimensione formale, ancorata allo Stato, e di una dimensione sostanziale, appaltata a nuovi centri decisionali a livello sovranazionale e infranazionale.
Esso esamina la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte costituzionale. La prima, nonostante alcune aperture nei confronti dei cittadini economicamente inattivi, continua ad alimentare il convincimento che la cittadinanza europea corrisponda ad uno status privilegiato piuttosto che ad una vera e propria forma di cittadinanza. La seconda, invece, riconosce alle Regioni, nell’ambito delle proprie competenze concorrenti e residuali e nei rispettivi limiti della Costituzione, ampia autonomia per la previsione di interventi socio–assistenziali anche a favore degli stranieri al di là del nucleo irriducibile dei diritti fondamentali, facendo salva la previsione di talune differenziazioni tra cittadini nazionali e stranieri basate sul criterio della ragionevolezza. Pertanto, la cittadinanza, a qualunque livello normativo, rimane «selettiva», accogliendo ancora, contraddittoriamente, coloro che sono forniti di sostanze economiche piuttosto che i soggetti più deboli e bisognosi
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Esso esamina la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte costituzionale. La prima, nonostante alcune aperture nei confronti dei cittadini economicamente inattivi, continua ad alimentare il convincimento che la cittadinanza europea corrisponda ad uno status privilegiato piuttosto che ad una vera e propria forma di cittadinanza. La seconda, invece, riconosce alle Regioni, nell’ambito delle proprie competenze concorrenti e residuali e nei rispettivi limiti della Costituzione, ampia autonomia per la previsione di interventi socio–assistenziali anche a favore degli stranieri al di là del nucleo irriducibile dei diritti fondamentali, facendo salva la previsione di talune differenziazioni tra cittadini nazionali e stranieri basate sul criterio della ragionevolezza. Pertanto, la cittadinanza, a qualunque livello normativo, rimane «selettiva», accogliendo ancora, contraddittoriamente, coloro che sono forniti di sostanze economiche piuttosto che i soggetti più deboli e bisognosi
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Il dibattito circa l’opportunità dell’adesione dell’UE alla CEDU risale a parecchi decenni addietro ed ha impegnato i più eminenti studiosi europeisti. Istituzionalmente proposta, per la prima volta, più di trent’anni fa dalla Commissione... more
Il dibattito circa l’opportunità dell’adesione dell’UE alla CEDU risale a parecchi decenni addietro ed ha impegnato i più eminenti studiosi europeisti. Istituzionalmente proposta, per la prima volta, più di trent’anni fa dalla Commissione delle Comunità europee in un memorandum del 4 aprile 1979, tale questione fu rilanciata in occasione del quarantesimo anniversario della CEDU attraverso una comunicazione presentata dalla Commissione il 19 novembre 1990 nel quale la Commissione stessa chiedeva al Consiglio dei ministri di ricevere il mandato di negoziare le modalità d’adesione. L’art. 6 del Trattato di Lisbona non solo crea una base giuridica che ne autorizza l’adesione, come richiesto nel noto parere “C.J.C.E., avis 2/94. Adhésion de la Communautéeuropéenne à la Convention européenne de sauvegardedesdroits de l’homme et deslibertésfondamentales, Rec.”, ma utilizza un linguaggio che sembra imporre che tale competenza sia esercitata. Sull’altra sponda, quella del Consiglio d’Europa, l’entrata in vigore del Protocollo della CEDU n.14 ha statuito, ex par.2, che l’UE potesse aderire alla Convenzione. Come risulta chiaro dall’analisi congiunta dei dispositivi presi in esame, tutte le questioni giuridiche e tecniche conseguenti a tale riforma vengono consapevolmente lasciate in sospeso e rimandate ai lavori delle Commissioni giuridiche delle due organizzazioni
Mentre a livello europeo non manca una rete di salvaguardia dei diritti sociali in via giurisdizionale, è pressocchè assente uno strumentario di realizzazione positiva dei diritti sociali, in virtù della stessa natura sussidiaria... more
Mentre a livello europeo non manca una rete di salvaguardia dei diritti sociali in via giurisdizionale, è pressocchè assente uno strumentario di realizzazione positiva dei diritti sociali, in virtù della stessa natura sussidiaria dell’azione comunitaria e del principio delle materie attribuite. La realizzazione dei diritti sociali resta di esclusiva competenza degli Stati, per i quali i principi ed i valori in senso sociale e solidale sono un vincolo costituzionale prioritario all’azione di governo. Il Trattato sull’Unione pone invece sullo stesso piano i vari aspetti dell’Europa unita: libero mercato e finalità sociali e solidali. Ciò ha consentito all’Europa, soprattutto negli ultimi anni di forte crisi economica, di scegliere tra i suoi obiettivi “costituzionali” uno in particolare che ha valorizzato a danno degli altri: il libero mercato, la stabilità economica e monetaria a discapito della coesione economica sociale e della solidarietà territoriale, mettendo in serio dubbio la natura personalista della “costituzione europea”. L’Euro sembra avere assunto a livello comunitario quella posizione centrale che nelle Costituzioni degli Stati è assegnata alla persona. La vocazione rigorista è testimoniata d’altronde, dall’adozione del Fiscal compact. Tutto ciò ha finito per condizionare la capacità di manovra degli Stati in ordine alle politiche di spesa, sia in termini di messa in campo di ammortizzatori sociali, come anche in termini di politiche pubbliche di spinta verso la crescita economica. Se è vero che nel breve termine il peso degli oneri economici implicati dalla garanzia di un quadro di diritti sociali si risolve in gap di competitività, è anche vero che tale sistema di coesione sociale, se adeguatamente valorizzato nell’Unione, potrebbe assicurare una più solida tenuta della società europea rispetto a quelle realtà, pure produttive, ma prive di un quadro ordinamentale di tutela dei diritti sociali. Dal punto di vista costituzionale, ciò implica che si passi a livello europeo da una “Costituzione materiale” Eurocentrica ad un indirizzo politico costituzionale dell’Unione di piena valorizzazione della vocazione sociale propria del Trattato di Lisbona
"La crescente importanza che lo sport ha assunto sia a livello nazionale sia a livello mondiale, ha di fatto reso necessario integrarne la regolamentazione. Gli interessi sociali, politici ed economici che ne sono a fondamento, hanno reso... more
"La crescente importanza che lo sport ha assunto sia a livello nazionale sia a livello mondiale, ha di fatto reso necessario integrarne la regolamentazione. Gli interessi sociali, politici ed economici che ne sono a fondamento, hanno reso lo sport uno degli strumenti più forti e altamente strategici per la cooperazione tra gli Stati.
In via preliminare, la dottrina si è occupata della tutela dell’uomo in quanto portatore di diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. In un secondo momento, vista l’enorme rilevanza assunta nel tempo dal fenomeno in esame, ci si è occupati di dare voce anche a quei diritti che, per molti studiosi, sono il mezzo per perseguire la pace universale, ovvero i diritti allo sviluppo, alla solidarietà, all’ambiente sano e alla comunicazione e, fra questi, vi è incluso anche il diritto allo sport.
La codificazione iniziata alla fine del XIX secolo, ha subito innumerevoli mutamenti, tesi alla salvaguardia delle nuove esigenze della società contemporanea. A ciò si aggiunga il determinante contributo dell’Unione Europea all’orientamento strategico sul ruolo dello sport, un impegno che ha rafforzato in modo deciso quanto in passato era già stato compiuto.
Il valore e il ruolo sociale dello Sport, sviluppatisi nel tempo, hanno reso necessaria una più puntuale regolamentazione, al fine di evitare il diffondersi del fenomeno del commercio di sostanze dopanti e promuovere i valori fondamentali di rispetto e di giustizia nei confronti di ogni essere umano, senza distinzioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
L’articolo si propone inquadrare la situazione in termini prevalentemente giuridici, non trascurando considerazioni che, a nostro parere, sono necessarie per meglio rafforzare il quadro giuridico entro cui il fenomeno indagato va collocato
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In via preliminare, la dottrina si è occupata della tutela dell’uomo in quanto portatore di diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. In un secondo momento, vista l’enorme rilevanza assunta nel tempo dal fenomeno in esame, ci si è occupati di dare voce anche a quei diritti che, per molti studiosi, sono il mezzo per perseguire la pace universale, ovvero i diritti allo sviluppo, alla solidarietà, all’ambiente sano e alla comunicazione e, fra questi, vi è incluso anche il diritto allo sport.
La codificazione iniziata alla fine del XIX secolo, ha subito innumerevoli mutamenti, tesi alla salvaguardia delle nuove esigenze della società contemporanea. A ciò si aggiunga il determinante contributo dell’Unione Europea all’orientamento strategico sul ruolo dello sport, un impegno che ha rafforzato in modo deciso quanto in passato era già stato compiuto.
Il valore e il ruolo sociale dello Sport, sviluppatisi nel tempo, hanno reso necessaria una più puntuale regolamentazione, al fine di evitare il diffondersi del fenomeno del commercio di sostanze dopanti e promuovere i valori fondamentali di rispetto e di giustizia nei confronti di ogni essere umano, senza distinzioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
L’articolo si propone inquadrare la situazione in termini prevalentemente giuridici, non trascurando considerazioni che, a nostro parere, sono necessarie per meglio rafforzare il quadro giuridico entro cui il fenomeno indagato va collocato
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La società contemporanea caratterizzata da processi di globalizzazione e internazionalizzazione, diviene sempre più spesso scenario di crocevia multiculturali e culture multietniche. Il diritto alla salvaguardia delle culture minoritarie... more
La società contemporanea caratterizzata da processi di globalizzazione e internazionalizzazione, diviene sempre più spesso scenario di crocevia multiculturali e culture multietniche. Il diritto alla salvaguardia delle culture minoritarie si scontra con il desiderio di rivendicazione e affermazione delle proprie identità. Un nuovo sistema culturale tende ad affermarsi; una nuova composizione multirazziale contraddistinta da una frammentazione eterogenea etnica e religiosa; divisioni culturali di una società contemporanea che inevitabilmente conducono a tensioni e scontri. Queste contraddizioni possono essere efficacemente riassunte considerando gli opposti interessi in conflitto: comportamenti che, pur considerati in aperto contrasto con il diritto penale e più in generale con i valori etico-sociali prevalenti nell’ordinamento giuridico civilizzato, sono giudicati permessi e accettati da parte di minoranze in quanto conformi alle loro tradizioni e alle loro regole culturali. E’ in questo contesto che il reato “culturalmente orientato” trova la propria dimensione internazionale all’interno della quale, più specificamente, si inquadrano gravi delitti. La riflessione scientifica a cui si ispira questo contributo è considerare se sia antropologicamente accettabile procedere ad una comprensione e tolleranza di determinate condotte giustificate da un gruppo sociale di appartenenza o considerarle illecite da parte del Paese ospitante
""Le materie contenute sotto il titolo di “Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia” del Trattato di Lisbona non hanno paragone con le altre politiche europee, sono probabilmente tra le più dinamiche, sensibili e caldamente contestate. Le... more
""Le materie contenute sotto il titolo di “Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia” del Trattato di Lisbona non hanno paragone con le altre politiche europee, sono probabilmente tra le più dinamiche, sensibili e caldamente contestate. Le politiche dell’immigrazione, dell’asilo e dei visti rientrano tuttora tra le competenze concorrenti dell’Unione, formano ancora parte essenziale del tradizionale concetto di sovranità nazionale e sono cariche di paure nazionali, ideologie rivali e sensibilità politiche contrastanti. Nel caso specifico la politica dei visti rappresenta un esempio illuminante di come gli Stati membri e l’Unione abbiano tuttora notevoli difficoltà nel portare avanti una politica comune in questo delicato settore del processo d’integrazione.
L’analisi proposta definisce il concetto di mobilità ed i limiti legali che ne caratterizzano l’operatività nello spazio comune europeo rispetto ai paesi terzi, ricostruendo i principali aspetti teorici e pratici dell’annosa questione della gestione rafforzata delle frontiere esterne dell’UE e del Sistema d’Informazione Schengen. L’enfasi posta sulla sicurezza e la fiducia nella razionalità e nell’affidabilità delle banche dati elettroniche si scontra però, nelle considerazioni svolte, da un lato, con la non completa affidabilità del sistema, dall’altro, con l’estrema complessità del sistema europeo dei visti, che, nonostante gli sviluppi degli ultimi anni, risulta ancora piuttosto confuso e farraginoso. Il visto è sicuramente uno strumento tecnico ma con significative implicazioni politiche e giuridiche. L’introduzione nel 2009 e l’applicazione dal 2010 del Codice europeo dei visti hanno cercato di risolvere queste antinomie riuscendoci solo in parte, laddove l’unitarietà del quadro normativo definito dal legislatore europeo continua ad essere limitata da elementi interni ed esterni all’Unione.
I tassi di rifiuto di rilascio dei visti dimostrano che, nonostante le regole comuni e i criteri comuni per il rilascio dei visti, definiti dal legislatore europeo, l’applicazione di essi da parte degli Stati membri risulta alquanto differenziata nei diversi contesti regionali e nazionali dei paesi terzi interessati. La natura politica della questione non può essere trascurata. La conclusione cui si addiviene è duplice: da un lato, le prospettive per il futuro possono privilegiare un ritorno alla gestione della politica dei visti su scala nazionale, anche se tale prospettive pare improbabile; dall’altro, si può immaginare che i rapporti di forza tra gli attori che partecipano alla cooperazione rafforzata di Schengen in materia di visti continueranno ad evolversi ed infine si stabilizzeranno in favore della Commissione
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L’analisi proposta definisce il concetto di mobilità ed i limiti legali che ne caratterizzano l’operatività nello spazio comune europeo rispetto ai paesi terzi, ricostruendo i principali aspetti teorici e pratici dell’annosa questione della gestione rafforzata delle frontiere esterne dell’UE e del Sistema d’Informazione Schengen. L’enfasi posta sulla sicurezza e la fiducia nella razionalità e nell’affidabilità delle banche dati elettroniche si scontra però, nelle considerazioni svolte, da un lato, con la non completa affidabilità del sistema, dall’altro, con l’estrema complessità del sistema europeo dei visti, che, nonostante gli sviluppi degli ultimi anni, risulta ancora piuttosto confuso e farraginoso. Il visto è sicuramente uno strumento tecnico ma con significative implicazioni politiche e giuridiche. L’introduzione nel 2009 e l’applicazione dal 2010 del Codice europeo dei visti hanno cercato di risolvere queste antinomie riuscendoci solo in parte, laddove l’unitarietà del quadro normativo definito dal legislatore europeo continua ad essere limitata da elementi interni ed esterni all’Unione.
I tassi di rifiuto di rilascio dei visti dimostrano che, nonostante le regole comuni e i criteri comuni per il rilascio dei visti, definiti dal legislatore europeo, l’applicazione di essi da parte degli Stati membri risulta alquanto differenziata nei diversi contesti regionali e nazionali dei paesi terzi interessati. La natura politica della questione non può essere trascurata. La conclusione cui si addiviene è duplice: da un lato, le prospettive per il futuro possono privilegiare un ritorno alla gestione della politica dei visti su scala nazionale, anche se tale prospettive pare improbabile; dall’altro, si può immaginare che i rapporti di forza tra gli attori che partecipano alla cooperazione rafforzata di Schengen in materia di visti continueranno ad evolversi ed infine si stabilizzeranno in favore della Commissione
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